La cancellazione dell'ipoteca volontaria può prodursi sia tramite l'atto di un notaio (con la redazione di un atto notarile unilaterale che prende il nome di atto di assenso alla cancellazione di ipoteca) sia in maniera automatica, in base a quanto previsto dall'entrata in vigore della Legge Bersani, purché in quest'ultimo caso la banca o l'istituto mutuante provveda a comunicare l'estinzione del mutuo agli uffici che si occupano di questo genere di pratiche. La cancellazione di un'ipoteca giudiziale, trattandosi di un tipo di ipoteca iscritta per decisione di un giudice, prevede un iter più complesso rispetto a quello previsto per la cancellazione di un'ipoteca volontaria. Per la cancellazione di un'ipoteca giudiziale, oltre al consenso del creditore, è necessario che il magistrato emetta un apposito ordine di cancellazione.